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Per visualizzare il pdf è necessario il software Adobe Acrobat Reader 5. Clicca sull'immagine per scaricarlo.  | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA STATUTO Approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con provvedimenti del 28.12.04 – 28.02.05
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ART. 1 Natura giuridica e finalità ART. 2 Ambito territoriale e sede ART. 3 Attività di impresa ART. 4 Disciplina dell’attività ART. 5 Realizzazione degli scopi statutari
TITOLO II ORGANI E UFFICI ART. 6
CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI ART. 7 Soci ART. 8 Elezione e nomina ART. 9 Competenze
CAPO II – COMITATO DI INDIRIZZO ART. 10 Composizione, durata e compensi ART. 11 Competenze ART. 12 Funzionamento
CAPO III – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 13 Composizione e durata ART. 14 Funzionamento ART. 15 Competenze
CAPO IV – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE ART. 16 ART. 17 Competenze
CAPO V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART. 18
CAPO VI – UFFICI ART. 19
TITOLO III – REQUISITI OBBLIGHI CAUSE IMPEDITIVE INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA ART. 20 Organi:requisiti ed obblighi ART. 21 Cause impeditive ART. 22 Cause di incompatibilità ART. 23 Conflitto di interessi ART. 24 Sospensione dalle cariche ART. 25 Decadenza ART. 26 Obbligo di autosospensione ART. 27 Obbligo di comunicazione ART. 28 Procedure generali per la verifica dei requisiti
TITOLO IV – PATRIMONIO E CONTABILITA’ ART. 29 Patrimonio ART. 30 Reddito e sua destinazione ART. 31 Libri e scritture contabili
TITOLO V PROGRAMMAZIONE E BILANCIO ART. 32 Programmazione ART. 33 Esercizio e bilancio ART. 34 Scioglimento, estinzione, liquidazione
TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE ART. 35
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TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 1 (natura giuridica e finalità) 1. La “Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia”, di seguito denominata “Fondazione”, è persona giuridica di diritto privato disciplinata dal D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dal regolamento approvato con D.M. 18.05.2004 n. 150, di seguito rispettivamente denominati D.Lgs. 153 e Regolamento e, per quanto non espressamente ivi previsto, dalle norme del codice civile. 2. La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Perugia, fondata nel 1908 con il concorso spontaneo di 67 benemeriti cittadini in prevalenza agricoltori ed istituita con R.D. 14 gennaio 1909, dalla quale è stata scorporata l’attività creditizia con atto n. 52043/21893 in data 22 maggio 1992 del notaio Francesco Duranti, approvato con D.M. 9 maggio 1992, n. 435619. 3. La Fondazione non ha fini di lucro e svolge la propria attività istituzionale nell’ambito dei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lettera c-bis del D.Lgs. 153. Il Comitato di Indirizzo, con cadenza triennale, individua i settori rilevanti nell’ambito dei settori ammessi in numero non superiore a cinque. ART. 2 (ambito territoriale e sede) 1. La Fondazione ha sede legale in Perugia. 2. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nell’ambito della provincia di Perugia. 3. La Fondazione può raccordare la propria attività con quelle di altri enti aventi analoghe finalità, anche mediante adesione ad organizzazioni regionali, nazionali e internazionali, che realizzino attività coerenti con i propri scopi. ART. 3 (attività di impresa) 1. La Fondazione, limitatamente ai settori rilevanti prescelti, per il perseguimento delle proprie finalità, può esercitare attività di impresa direttamente mediante impresa strumentale di cui all’art. 1 lettera h) d.lgs 153 o, indirettamente, mediante società controllate ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 153. 2. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, può acquisire, gestire e curare, anche in regime di concessione, raccolte d’arte, collezioni in genere, beni culturali, storici ed archivistici, immobili storico – artistici, nonché istituire e gestire enti o società aventi il medesimo scopo anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, ove tale settore venga prescelto quale rilevante. 3. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie e non può disporre sotto qualsiasi forma finanziamenti, erogazioni o comunque sovvenzioni, anche in via indiretta, ad enti con fini di lucro e ad imprese di qualsiasi natura, fatta eccezione per le imprese strumentali e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. 4. L’esercizio dell’attività di impresa di cui ai commi precedenti non può essere effettuato in pregiudizio della consistenza patrimoniale della Fondazione. ART. 4 (disciplina dell’attività) 1. La Fondazione, onde conseguire nel miglior modo le proprie finalità istituzionali ed adempiere in maniera efficiente alla attività di amministrazione, può compiere tutti gli atti ed assumere tutte le iniziative che le sono consentite, quale persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale, ed in particolare operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione, sempre che si tratti di imprese strumentali di cui all’art. 3, comma 1. La Fondazione opera nel rispetto del principio di economicità della gestione ed osserva criteri prudenziali di rischio. 2. Le modalità ed i criteri che presiedono all’attività istituzionale, con particolare riferimento alla individuazione dei progetti e delle iniziative da finanziare, sono definiti con il documento programmatico triennale, di cui all’art. 32, comma 3, assicurando la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi della Fondazione, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi. ART. 5 (realizzazione degli scopi statutari) 1. La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi statutari con: - i proventi delle rendite del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti previsti dalla disciplina vigente; - gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità, non destinati ad incremento del patrimonio; - i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.
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TITOLO II ORGANI E UFFICI
ART. 6 1. Sono organi della Fondazione: - l’Assemblea dei soci; - il Comitato di Indirizzo; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori dei conti. 2. I componenti degli organi di cui al comma precedente non acquisiscono diritti sul patrimonio della Fondazione, né sulle rendite della stessa. 3. E’ fatto divieto alla Fondazione di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti gli organi nonché ai dipendenti, con esclusione dei compensi di cui all’art. 10, comma 9 e art. 11, comma 1, lettere d), e) e K). 4. Gli organi della Fondazione sono validamente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza semplice, con esclusione degli astenuti. 5. L’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che può essere tenuta nello stesso giorno purchè sia decorsa almeno un’ora dalla prima, con la presenza di almeno un quinto dei componenti in carica, computando anche le deleghe nel limite di due per ogni socio presente.
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CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 7 (soci) 1. I soci costituiscono la continuità storica della Fondazione con l’ente originario. 2. La maggioranza dei soci deve avere, all’atto della nomina, la residenza o il domicilio nella provincia di Perugia. 3. Il numero massimo dei soci è cento. 4. Possono assumere la qualità di socio le persone fisiche, di indiscussa probità, che abbiano dato personale contributo di rilievo nell’attività imprenditoriale o professionale, ovvero nell’ambito dei settori di intervento ammessi. 5. La qualità di socio dura dieci anni dalla nomina, salvo conferma per una sola volta. I soci a vita alla data dell’11 dicembre 2000 conservano tale qualità sino alla morte o al verificarsi di altra causa estintiva. 6. L’accettazione da parte di un socio della carica di componente di un altro organo della Fondazione determina la sospensione dalla qualità di socio. Il tempo relativo all’espletamento dell’incarico in altro organo della Fondazione non si computa ai fini della determinazione del periodo di permanenza nella qualità di socio. 7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Indirizzo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi la presidenza spetta al socio più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, al socio più anziano di età. 8. Il Presidente e il Vice Presidente non hanno diritto di voto. ART. 8 (elezione e nomina) 1. L’Assemblea accerta ogni anno il numero dei soci da nominare e, conseguentemente, provvede alla relativa nomina. 2. L’Assemblea, previo accertamento delle disponibilità dei candidati, sceglie e nomina i nuovi soci fra le proposte pervenute alla Fondazione. ART. 9 (competenze) 1. L’Assemblea: a) approva il regolamento sulle modalità, i termini e le procedure relative alla propria convocazione, costituzione, organizzazione e funzionamento, nonché alla formazione e scelta delle candidature e alle modalità di nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo di cui all’art. 10 comma 2; b) designa i componenti di propria competenza nel Comitato di Indirizzo come stabilito dall’art. 10, comma 2; c) esprime i pareri richiesti dal Comitato di Indirizzo; d) esprime parere preventivo, anche formulando osservazioni e proposte, in ordine a: - modifiche dello Statuto; - documento programmatico triennale; - trasformazioni, fusioni, scissioni e incorporazioni; e) può proporre al Comitato di Indirizzo e al Consiglio di Amministrazione iniziative e progetti da attuare nei settori di intervento ammessi. 2. I pareri di cui alle lettere c) e d) non sono vincolanti e sono espressi nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal Comitato di Indirizzo, comunque non inferiore a quindici giorni. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente è possibile deliberare anche in assenza del parere dell’Assemblea.
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CAPO II COMITATO DI INDIRIZZO
COMITATO DI INDIRIZZO ART. 10 (composizione, durata e compensi) 1. Il Comitato di Indirizzo è composto da venti membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. 2. L’Assemblea provvede a nominare dieci componenti il Comitato di Indirizzo. 3. I rimanenti componenti sono designati dagli enti ed istituzioni di seguito elencati: - uno dalla Regione dell’Umbria; - uno dalla Provincia di Perugia; - due dal Comune di Perugia; - uno, mediante turnazione e secondo l’ordine appresso indicato, dai comuni di Assisi, Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Todi, Umbertide; - uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Perugia; - uno dall’Università degli Studi di Perugia individuato tra i propri docenti e residente nella provincia di Perugia; - uno dalla Diocesi di Perugia – Città della Pieve; - due, mediante turnazione e secondo l’ordine appresso indicato, dai seguenti ordini professionali (uno per ciascuno): Ordine degli Avvocati di Perugia; Ordine degli Architetti della provincia di Perugia; Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Perugia; Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione dei Tribunali di Perugia e Orvieto; Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia; Ordine degli Ingegneri di Perugia; Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia; Collegio Notarile di Perugia; Ordine dei Dottori Veterinari di Perugia. 4. Il Comitato di Indirizzo, almeno tre mesi prima dalla scadenza della carica dei singoli componenti l’organo medesimo, ovvero entro quindici giorni in ogni caso di cessazione durante il mandato, richiede le designazioni di cui al comma 3 e provvede alla scelta, all’interno di una terna di nominativi per ogni posto riservato rispetto al numero dei posti disponibili, dei componenti il nuovo Comitato di Indirizzo. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalle richieste. 5. Qualora la stessa persona risulti designata nell’ambito di più terne, l’Ente, la cui designazione sia pervenuta successivamente, provvede alla nuova designazione nel termine di dieci giorni dalla richiesta. 6. In mancanza della designazione nei termini prescritti, il Comitato di Indirizzo demanda tale potere, in via sostitutiva, ad un soggetto terzo che garantisca indipendenza, imparzialità e competenza, da individuare all’atto di insediamento del Comitato stesso. La designazione deve pervenire entro dieci giorni dalla richiesta. 7. Per quanto riguarda i componenti di nomina assembleare, nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato, ovvero entro quindici giorni in ogni caso di cessazione durante il mandato, il Presidente della Fondazione convoca l’Assemblea per la nomina. 8. Il funzionamento del Comitato di Indirizzo non è impedito dalla mancanza di uno o più componenti. Il Comitato delibera con la maggioranza di cui all’art. 6 comma 3; in caso di parità di voti prevale quello espresso dal componente più anziano di età. 9. Ai componenti il Comitato di Indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del collegio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura del gettone di presenza e le modalità di corresponsione sono deliberate dal comitato medesimo, previo conforme parere del Collegio dei Revisori dei conti. 10. Il Comitato di Indirizzo elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente. 11. Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Comitato di Indirizzo rimangono in carica cinque anni dalla nomina e possono essere confermati solo per un altro mandato consecutivo. Alla scadenza del mandato rimangono in carica fino all’insediamento del nuovo organo. 12. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti, il Comitato di Indirizzo è reintegrato con le modalità previste dal presente articolo, commi 4 e 7. I componenti subentrati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dei componenti sostituiti. ART. 11 (competenze) 1. Il Comitato di Indirizzo provvede: a) alla individuazione dei settori rilevanti nell’ambito di quelli ammessi con cadenza triennale in conformità ai criteri di cui all’art. 2 comma 2, del D.Lgs. 153, ed alla contestuale redazione ed approvazione del documento programmatico triennale; b) alla approvazione delle modifiche dello Statuto; c) alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 5°- seconda parte – del Regolamento entro 30 giorni dal ricevimento delle designazioni; d) alla nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed alla determinazione dei relativi compensi, stabilendo altresì i rimborsi-spese ammissibili e le modalità di erogazione; e) alla nomina e revoca per giusta causa dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti ed alla determinazione dei relativi compensi, stabilendo altresì i rimborsi spese ammissibili e le modalità di erogazione; f) all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti; g) alla approvazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e del documento programmatico previsionale; h) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; i) alla approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione ed incorporazione della Fondazione; j) alla costituzione di imprese strumentali ed alla definizione delle linee e dei criteri di attività, compresa l’acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese; k) alla nomina di commissioni consultive o di studio, determinandone i compiti, la composizione ed eventuali compensi. Possono far parte di dette commissioni anche i componenti gli organi della Fondazione. Qualora la delibera disponga l’erogazione di compensi, la stessa è assunta sentito il Collegio dei Revisori dei conti; l) alla approvazione dei regolamenti interni, salvo quelli di cui all’art. 9, comma 1, lett. a) e all’art. 14, comma 3; m) alla verifica dei risultati di gestione. 2. Il Comitato di Indirizzo può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di specifiche funzioni ed all’assolvimento di compiti particolari, determinandone l’oggetto, i limiti, la durata e gli obblighi connessi. 3. Nell’esercizio delle competenze di cui alle lettere i), l) ed m) il Comitato di Indirizzo delibera dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta è possibile deliberare anche in assenza del parere del Consiglio di Amministrazione. ART. 12 (funzionamento) 1. Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. 2. La convocazione è dovuta ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, con specificazione dell’argomento che si intende discutere. 3. Il Comitato di Indirizzo determina, con regolamento, le modalità, i termini e le procedure relative alla propria convocazione, costituzione, organizzazione e funzionamento. 4. Alle riunioni del Comitato di Indirizzo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione.
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CAPO III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 13 (composizione e durata) 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente della Fondazione, da sette membri. I consiglieri non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. 2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. I componenti scaduti rimangono in carica sino all’insediamento dei loro successori. 3. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti, il Comitato di Indirizzo provvede alla loro sostituzione. 4. I consiglieri subentrati ai sensi del comma 3 durano in carica sino alla scadenza del mandato dei componenti sostituiti. 5. Qualora, per dimissioni o altre cause, durante il mandato venga a mancare la maggioranza dei componenti, l’intero Consiglio di Amministrazione decade, rimanendo in carica, per l’ordinaria amministrazione, fino alla sua ricostituzione. ART. 14 (funzionamento) 1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario. 2. La convocazione è dovuta qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti, con specificazione dell’argomento che si intende discutere. 3. Il Consiglio di Amministrazione predispone il regolamento sulle modalità, i termini e le procedure relative alla propria convocazione, organizzazione e funzionamento. ART. 15 (competenze) 1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione del patrimonio della Fondazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione: a) le deliberazioni in merito alle erogazioni nell’ambito dei documenti programmatici approvati dal Comitato di Indirizzo; b) la predisposizione del documento programmatico previsionale; c) la predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione; d) l’organizzazione degli uffici; e) la nomina del Segretario Generale, nonché l’adozione dei provvedimenti e gli adempimenti di cui agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, in quanto applicabili; f) l’assunzione del personale e la gestione del rapporto di lavoro; g) la promozione di azioni giudiziarie ed arbitrali e la resistenza in giudizio o in arbitrato; h) la formulazione di proposte al Comitato di Indirizzo per gli atti di sua competenza; i) la nomina di consulenti limitatamente alle funzioni di propria competenza; j) la gestione esecutiva delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo. 2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di specifiche funzioni ed all’assolvimento di compiti particolari, determinandone l’oggetto, i limiti, la durata e gli obblighi connessi. 3. Il Consiglio di Amministrazione, per le materie di sua competenza, può nominare commissioni consultive e di studio delle quali possono far parte anche i componenti gli organi della Fondazione.
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CAPO IV PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
ART. 16 Il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato di Indirizzo sono rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Fondazione e la rappresentano di fronte ai terzi e all’autorità giudiziaria. 2. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione rivestono di diritto le stesse cariche nel Consiglio di Amministrazione e non hanno diritto di voto in seno al Comitato di Indirizzo. 3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed ogni qualvolta venga dallo stesso delegato per singoli incarichi. 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la presidenza del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione spetta al componente più anziano di età di ciascun organo. ART. 17 (competenze) 1. Il Presidente svolge attività d’impulso e di coordinamento delle attività di competenza dell’Assemblea, del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione; vigila sull’esecuzione delle relative delibere ed in generale sull’andamento della Fondazione. 2. Il Presidente convoca l’Assemblea, il Comitato di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, ne dirige i lavori, ne fissa l’ordine del giorno e compie ogni altro atto necessario a garantire la funzionalità e l’efficienza della Fondazione. 3. Il Presidente della Fondazione, nei casi di urgenza, assume ogni determinazione di ordinaria amministrazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione. 4. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o, in via continuativa, di categorie di atti ad uno o più componenti gli organi della Fondazione o al Segretario, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 5. Il Presidente riferisce periodicamente al Comitato di Indirizzo in ordine allo stato di attuazione dei documenti programmatici della Fondazione.
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CAPO V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 18 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Comitato di Indirizzo, il quale provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio tra i membri effettivi. 2. I componenti il Collegio dei Revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di controllo contabile. 3. I revisori dei conti rimangono in carica cinque anni. Possono essere confermati una sola volta. 4. In caso di dimissioni, morte, decadenza o revoca di un componente del Collegio dei Revisori dei conti, il Comitato di Indirizzo procede alla sostituzione, in attesa della quale subentrano i supplenti in ordine di età. 5. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno ogni tre mesi e delibera a maggioranza. 6. I componenti il Collegio dei Revisori dei conti devono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato di Indirizzo. L’assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio di Amministrazione per più di due volte consecutive determina la decadenza dall’incarico di revisore dei conti, con delibera del Comitato di Indirizzo. 7. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni previste dalla legge per l’esercizio del controllo con i connessi doveri e responsabilità.
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CAPO VI UFFICI
ART. 19 1. L’attività amministrativa della Fondazione è svolta dall’ufficio di segreteria di cui è responsabile il Segretario Generale, al quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell’Assemblea, del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario verbalizzante. 3. Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti di competenza del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere per quanto non riservato dalla legge, dallo Statuto o dalle delibere stesse, alla competenza di organi della Fondazione o di altri soggetti. Compie ogni ulteriore atto per il quale gli sia conferita apposita delega. 4. Il Segretario Generale cura la tenuta dei libri e delle scritture contabili ed assolve ad ogni altra funzione inerente l’ufficio. 5. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, le relative funzioni sono provvisoriamente assegnate ad altro dipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione. 6. Il Segretario Generale deve essere in possesso: - di diploma di laurea con indirizzo attinente ai settori di intervento della Fondazione. - di esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa in enti, aziende, enti pubblici, con preferenza per le strutture operanti nei settori ammessi di cui all’art. 1, lett. c) bis del D.Lgs 153, in posizione dirigenziale, ovvero adeguata esperienza e formazione culturale e professionale, con preferenza nei settori d’intervento della Fondazione.
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TITOLO III REQUISITI, OBBLIGHI, CAUSE IMPEDITIVE, INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA
ART. 20 (Organi: requisiti ed obblighi) 1. Gli organi collegiali della Fondazione sono composti in modo da garantire una rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti da almeno tre anni nell’ambito della provincia di Perugia. 2. I componenti gli organi agiscono nell’esclusivo interesse della Fondazione, non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono e non sono portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi. 3. I componenti medesimi debbono possedere appropriate conoscenze nelle materie inerenti i settori ammessi ed aver maturato, per almeno un triennio, esperienze nell’ambito dell’insegnamento universitario, delle libere professioni, delle attività imprenditoriali, manageriali, di ricerca, ovvero aver svolto funzioni dirigenziali senza demerito presso enti pubblici o privati; per questi ultimi è richiesto il diploma di laurea. 4. I componenti gli organi sono comunque scelti fra cittadini italiani con piena capacità di agire e di indiscussa probità, che non si trovino nelle condizioni impeditive o di incompatibilità di cui agli artt. 21 e 22. ART. 21 (cause impeditive) 1. Le cariche degli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro: a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del codice civile; b) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) ai quali è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, una delle pene previste dalla lett. c), salvo il caso dell’estinzione del reato; le pene previste dalla lett. c) nn. 1) e 2) non rilevano se inferiori ad un anno. ART. 22 (cause d’incompatibilità) 1. Ferme restando le cause di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 3, del D.Lgs 153 e all’art. 4 del Regolamento, non possono ricoprire la carica di componente il Comitato di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, nonché quella di Revisore dei conti della Fondazione: a) i coniugi, i parenti sino al terzo grado incluso, nonché gli affini sino al secondo grado incluso dei componenti il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti; b) i dipendenti della Fondazione, nonché i loro coniugi e parenti fino al terzo grado incluso, nonché gli affini fino al secondo grado incluso; c) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria; d) gli amministratori dei soggetti pubblici o privati destinatari degli interventi, con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti; e) i ministri ed i sottosegretari della Repubblica, i parlamentari europei, i senatori e i deputati, nonché i componenti degli organi della Regione e degli enti territoriali locali; f) gli amministratori ed i dipendenti degli enti ed istituzioni ai quali spettano, in base allo Statuto, poteri di designazione dei componenti il Comitato di Indirizzo, nonché i soggetti legati ai predetti enti ed istituzioni da rapporti di collaborazione continuativa e remunerata, con esclusione dei docenti dell’Università degli Studi di Perugia. g) i soggetti che svolgono incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione; h) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa. 2. Le previsioni delle lettere b), g) ed h) di cui al comma precedente si applicano anche ai componenti l’Assemblea. 3. Salvo quanto previsto per il Presidente ed il Vice Presidente, sono tra loro incompatibili le cariche di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Segretario Generale. Ferma restando la previsione di cui all’art. 7, comma 6, il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade dal primo. 4. Non possono ricoprire le cariche di cui al comma 1, coloro i quali abbiano fatto parte degli organi che hanno concorso alla designazione di membri in carica degli organi della Fondazione, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione dalla carica negli organi predetti. ART. 23 (conflitto di interessi) 1. I componenti dell’organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono. 2. Con riguardo ai componenti gli organi della Fondazione che vengano a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi non temporanea, l’organo di appartenenza si pronuncia, a seconda della gravità del caso, applicando gli istituti della sospensione o della decadenza. 3. Qualora il conflitto di interessi sia temporaneo il componente deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto, anche nella fase della loro discussione. ART. 24 (sospensione dalle cariche) 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all’art. 21, comma 1, lett. c); b) l’applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui all’art. 21, comma 1, lett. d) con sentenza non definitiva; c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall’art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni; d) l’applicazione di una misura cautelare personale. 2. Costituisce altresì causa di sospensione l’avere svolto, almeno per i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, ovvero, alla procedura di amministrazione straordinaria. La frazione dell’ultimo esercizio eccedente i sei mesi equivale ad esercizio intero. 3. Le disposizioni del precedente comma non si applicano all’Assemblea. 4. I componenti gli organi possono chiedere la sospensione dalle proprie funzioni per un periodo di tempo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L’organo di appartenenza delibera sulle richieste. ART. 25 (decadenza) 1. Gli organi collegiali possono dichiarare decaduti dalla carica i rispettivi componenti, qualora accertino gravi violazioni della legge o dello Statuto. 2. Gli organi collegiali devono dichiarare decaduti dalla carica i rispettivi componenti qualora sia accertata (top)
TITOLO IV PATRIMONIO E CONTABILITA’
ART. 29 (patrimonio) 1. Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari in conformità alle disposizioni del Regolamento. 2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e dalle riserve che lo incrementano. Il patrimonio si incrementa mediante: a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall’Autorità di vigilanza; b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate, per volontà del testatore o del donante, ad accrescimento del patrimonio; c) riserve o accantonamenti facoltativi deliberati dal Comitato di Indirizzo secondo i criteri della adeguatezza delle riserve e del rispetto della integrità del patrimonio della Fondazione ed ai fini del conseguimento degli scopi determinati dal programma pluriennale, subordinatamente all’assenso dell’Autorità di Vigilanza. 3. Le plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 9, comma 4, del D.Lgs. 153 possono essere imputate direttamente al patrimonio netto. 4. La gestione del patrimonio deve attenersi a criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. 5. La gestione finanziaria del patrimonio può essere affidata ad un intermediario abilitato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base di criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione. 6. La gestione del patrimonio può essere effettuata anche direttamente dalla Fondazione attraverso la creazione di strutture organizzative idonee, separate ed autonome rispetto a quelle che svolgono altre attività istituzionali della Fondazione, secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Indirizzo. ART. 30 (reddito e sua destinazione) 1. Il reddito della Fondazione è costituito dall’ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepito. Concorrono in ogni caso a formare il reddito gli utili ricevuti dalle società di cui agli artt. 6, comma 1, e 7 comma 1 del D.Lgs. 153. 2. La Fondazione destina il proprio reddito secondo l’ordine di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs 153. 3. Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi della Fondazione è destinata al conseguimento dei fini di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in applicazione della disciplina ivi contenuta. ART. 31 (libri e scritture contabili) 1. La Fondazione tiene: a) il libro dei soci; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti. 2. I libri di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Segretario Generale; il libro di cui alla lett. e) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori dei conti. 3. La Fondazione tiene inoltre i libri, le scritture e ogni altro registro comunque obbligatorio ai fini di legge o previsti dall’Autorità di vigilanza anche in conseguenza delle attività concretamente svolte.
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TITOLO V PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
ART. 32 (programmazione) 1. La Fondazione opera attraverso programmi di azione, definendo gli obiettivi e le priorità dei propri interventi, individuando i settori verso i quali destinare le risorse disponibili e definendo i progetti specifici da finanziare. 2. Gli strumenti di programmazione sono costituiti da un atto programmatico di durata triennale, denominato documento programmatico triennale, e da un documento programmatico annuale, denominato documento programmatico previsionale. 3. Il documento programmatico triennale delinea le linee generali, le strategie, gli obiettivi di massima, i settori prioritari di intervento, gli ambiti progettuali e gli strumenti dell’attività della Fondazione nel periodo considerato. Il documento programmatico triennale è predisposto dal Comitato di Indirizzo almeno tre mesi prima della scadenza di quello vigente e ne viene data comunicazione, a cura del Presidente, agli altri organi. 4. Il documento programmatico previsionale specifica gli obiettivi, i mezzi, gli strumenti e le linee operative di attuazione del documento programmatico triennale nel più breve periodo. Il Consiglio di Amministrazione predispone il documento programmatico previsionale, relativo all’anno successivo, entro il trenta settembre di ogni anno sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato di Indirizzo, e lo trasmette a quest’ultimo entro la stessa data per l’approvazione, che deve avvenire entro il trentuno ottobre. In difetto di pronuncia da parte del Comitato di Indirizzo entro tale termine, il documento si intende approvato. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda alla redazione ed all’invio del documento entro il termine sopra indicato, il Comitato di Indirizzo provvede in via sostitutiva. Il documento è trasmesso all’Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall’approvazione. 5. La Fondazione può procedere alla realizzazione di progetti anche al di fuori delle previsioni dei documenti programmatici, quando ciò sia giustificato da circostanze ed eventi non prevedibili o comunque emergenti, sempre che si tratti di interventi riconducibili ai settori ammessi ed agli scopi statutari. ART. 33 (esercizio e bilancio) 1. L’esercizio ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il bilancio di esercizio è costituito dai documenti previsti dall’art. 2423 del codice civile ed è redatto e reso pubblico, unitamente alla relazione sulla gestione, sulla base dei criteri, delle modalità e delle forme stabilite con regolamento emanato dall’Autorità di vigilanza. La pubblicità del bilancio è garantita anche in mancanza di norme regolamentari. 3. La relazione sulla gestione dedica un’apposita sezione all’illustrazione degli obbiettivi perseguiti dalla Fondazione, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari. 4. Il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione sono redatti dal Consiglio di Amministrazione e depositati presso la sede della Fondazione ad uso dell’Assemblea e del Collegio dei Revisori dei conti entro il 31 marzo. Entro lo stesso termine, i medesimi documenti sono trasmessi al Comitato di Indirizzo. 5. Il Collegio dei Revisori dei conti redige una relazione e la deposita presso la sede della Fondazione entro 15 giorni dal ricevimento. 6. Il bilancio di esercizio è approvato dal Comitato di Indirizzo entro il 30 aprile. 7. Entro 15 giorni dall’approvazione, il bilancio è trasmesso all’Autorità di vigilanza. ART. 34 (scioglimento, estinzione, liquidazione) 1. La Fondazione ha durata illimitata. 2. Fermo quanto disposto dall’art. 11 del D. Lgs. 153, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione sono deliberati dal Comitato di Indirizzo anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell’Assemblea.
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TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 35 (norme finali e transitorie) 1. Con l’approvazione del presente Statuto tutti i componenti degli organi della Fondazione rimangono in carica fino al compimento dei rispettivi mandati. 2. Le previsioni di cui all’art. 13, comma 2, prima parte, e all’art. 18, comma 3, prima parte, non si applicano ai componenti gli organi in carica. 3. Ai fini dell’equiparazione – a regime – della permanenza in carica e della scadenza degli organi collegiali, Assemblea esclusa, i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti, nominati successivamente alla scadenza del mandato in corso, restano in carica, in via eccezionale, per sei anni decorrenti dalla data del nuovo insediamento.
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